In caso di conferimento di beni in natura o di crediti senza relazione di stima, gli amministratori sono tenuti a sindacare la valutazione risultante dall’applicazione delle tecniche indicate nell’art.2343 ter c.c., qualora rilevino minusvalenze, a prescindere dalla ricorrenza dei fatti enunciati nel primo comma dell’art.2343 quater c.c.. Qualora gli amministratori rilevino una minusvalenza di valore superiore al quinto rispetto a quello per cui avvenne il conferimento, si deve procedere, su iniziativa degli stessi, ad una nuova valutazione ai sensi e per gli effetti dell’art.2343 c.c..