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Fusioni associazioni non ETS (77/2020)

Nel caso di fusione di associazioni, riconosciute o non riconosciute, non qualificabili quali Enti del Terzo Settore, competente a deliberare è l’assemblea con le maggioranze previste dallo statuto per le modificazioni statutarie. Nel caso di fusione per incorporazione di associazione, riconosciuta o non riconosciute, non qualificabile quale Ente del Terzo Settore, in fondazione non di partecipazione, competente a deliberare è l’assemblea con le maggioranze rafforzate di cui al 3° comma dell’art. 21 c.c. ovvero con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Nelle fusioni di associazioni riconosciute o non riconosciute, non qualificabili quali Enti del Terzo Settore, nelle ipotesi di cui all’art. 2505 c.c. comma 1 del c.c., la mancanza di un rapporto di cambio determina l’inapplicabilità delle disposizioni di cui all’art. 2501-ter, primo comma, n. 3) 4) e 5 e degli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies c.c. Alle fusioni di associazioni riconosciute o non riconosciute non qualificabili quali Enti del Terzo Settore, ove ricorrano i relativi presupposti, si applica l’art. 2505 comma 2 c.c., per cui l'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere che la fusione per incorporazione sia decisa, con deliberazione risultante da atto pubblico, dai rispettivi organi amministrativi.

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