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L’organo assembleare nella procedura di amministrazione straordinaria (70/2018)

Nell'amministrazione straordinaria delle grandi società di capitali in crisi, il funzionamento della assemblea è sospeso. Le competenze dell'assemblea spettano al commissario o ai commissari, i quali per ragioni di opportunità, previe le necessarie autorizzazioni, possono tuttavia ricorrere all'assemblea per la adozione di singole delibere. Anche in questo caso rimane ferma la responsabilità propria dell'organo commissariale, che è titolare di un ufficio autonomamente preposto alla attività dell’impresa sottoposta alla amministrazione straordinaria. La delibera eventualmente contraria alla proposta del commissario avrà comunque funzione “consultiva”, di modo che il commissario, adeguatamente motivando la sua scelta, potrà scegliere di dare seguito alla modifica statutaria o alla operazione straordinaria proposta alla assemblea, nonostante la bocciatura

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