Una volta pronunciata la sentenza di omologa del concordato è legittimo stipulare l’atto di fusione attuativo di una fusione prevista nel piano di concordato, senza che assumano alcuna rilevanza i termini previsti nell’art.2503 c.c., che è norma disapplicata anche rispetto alle società partecipanti alla fusione diverse da quella che ha presentato domanda di concordato preventivo.