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Crisi d’impresa e disciplina degli obblighi di mantenimento del patrimonio netto (31/2013)

  1. La causa di scioglimento della s.p.a. e della s.r.l. di cui all’art. 2484 n. 4) c.c. non opera allorché, in presenza di perdite che riducano il patrimonio netto al di sotto del limite minimo legale:
    1. gli amministratori presentino, anche prima della riunione dell’assemblea la cui convocazione è comunque dovuta senza indugio ai sensi degli artt. 2446 e 2447 c.c. (se si tratti di s.p.a.) e degli artt. 2482-bis e 2482-ter c.c. (se si tratti di s.r.l.), una domanda di concordato preventivo, una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione o una proposta di accordo di ristrutturazione ai sensi dell’art. 182-bis comma sesto;
    2. gli amministratori convochino senza indugio l’assemblea ai sensi degli artt. 2446 e 2447 c.c. (se si tratti di s.p.a.) e degli artt. 2482-bis e 2482-ter c.c. (se si tratti di s.r.l.), e qualora questa non adotti uno dei provvedimenti rispettivamente previsti dagli artt. 2447 e 2482-ter, presentino una domanda di concordato preventivo, una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione o una proposta di accordo di ristrutturazione ai sensi dell’art. 182-bis comma sesto;
    3. trascorso senza esito il termine di sottoscrizione dell’aumento di capitale deliberato ai sensi, rispettivamente, degli artt. 2447 e 2482-ter, gli amministratori presentino una domanda di concordato preventivo, una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione o una proposta di accordo di ristrutturazione ai sensi dell’art. 182-bis comma sesto. 
  2. Qualora lo statuto richieda per la presentazione della domanda di concordato preventivo la previa deliberazione dell’assemblea ai sensi dell’art. 152 secondo comma l. fall., tale deliberazione non può essere adottata dall’assemblea genericamente convocata per l’adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 2447 e 2482-ter, né può essere adottata, se non è oggetto di un apposito punto all’ordine del giorno, dall’assemblea che deliberi l’aumento di capitale ai sensi, rispettivamente, degli artt. 2447 e 2482-ter, per l’ipotesi che il termine di sottoscrizione decorra senza esito.
  3. Con l’omologazione del concordato preventivo o l’accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182-bis quarto comma l. fall., riprendono pieno vigore gli obblighi di cui agli artt. 2446 e 2447 c.c. (se si tratti di s.p.a.) e degli artt. 2482-bis e 2482-ter c.c. (se si tratti di s.r.l.). Ne consegue che gli amministratori devono a quella data, anche alla luce della ristrutturazione finanziaria prodotta dal concordato o dall’accordo di ristrutturazione dei debiti, accertare l’eventuale sussistenza di perdite rilevanti ai sensi di detti articoli e adottare i provvedimenti conseguenti a tale accertamento.

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