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Sistema monistico e revoca dei componenti del comitato per il controllo sulla gestione (59/2016)

  1. E’ legittima la clausola statutaria che richieda, ai fini della revoca dalla carica dei componenti del comitato per il controllo sulla gestione, una deliberazione motivata del consiglio di amministrazione.
  2. E’ legittima la clausola statutaria che richieda, ai fini della revoca dalla carica di componente del comitato per il controllo sulla gestione, una deliberazione del consiglio di amministrazione assunta con il voto favorevole di una maggioranza qualificata.
  3. E’ legittima la clausola statutaria che richieda, ai fini della deliberazione avente ad oggetto la revoca dalla carica di componente del comitato per il controllo sulla gestione, il preventivo parere favorevole del comitato per le proposte di nomina o di altro comitato di amministratori indipendenti istituito in seno al consiglio di amministrazione; ove di tale comitato facciano parte anche alcuni dei revocandi componenti del comitato per il controllo, questi non potranno partecipare alla deliberazione relativa al parere in esame.
  4. E’ legittima la clausola statutaria che richieda la sussistenza di una giusta causa di revoca ai fini della valida assunzione da parte del consiglio di amministrazione della deliberazione di revoca dalla carica di componente del comitato per il controllo sulla gestione.
  5. E’ legittima la clausola statutaria che attribuisca la competenza alla revoca dei componenti del comitato per il controllo sulla gestione all’assemblea in sede ordinaria, richiedendo a tal fine una deliberazione motivata.
  6. E’ legittima la clausola statutaria che richieda la sussistenza di una giusta causa di revoca ai fini della valida assunzione da parte dell’assemblea ordinaria della deliberazione di revoca dalla carica di componente del comitato per il controllo sulla gestione, qualora ciò non determini altresì la revoca da consigliere di amministrazione.
  7. E’ legittima la clausola statutaria che richieda la sussistenza di una giusta causa di revoca ai fini della valida assunzione da parte dell’assemblea ordinaria della deliberazione di revoca dalla carica di amministratore dei componenti del comitato per il controllo sulla gestione, purché il numero dei consiglieri che compongono il comitato rappresenti una minoranza del consiglio di amministrazione
  8. E’ legittima la clausola statutaria che attribuisca all’assemblea in sede straordinaria la competenza alla revoca dalla carica di componente del comitato per il controllo sulla gestione, qualora ciò non determini altresì la revoca da consigliere di amministrazione; parimenti legittima è la clausola che, pur conservando la competenza all’assemblea in sede ordinaria in ordine alla revoca da componente del comitato per il controllo sulla gestione, richieda in seconda convocazione una maggioranza più elevata rispetto a quella prevista dalla legge per la revoca dell’organo amministrativo.

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