Nelle società cooperativa rette dalla disciplina della società per azioni che abbiano adottato il sistema dualistico non trova applicazione il limite stabilito all’art. 2542 comma 2 c.c., ai sensi del quale “la maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche”. Lo statuto della società cooperativa per azioni che abbia adottato il sistema dualistico può pertanto prevedere che il consiglio di gestione sia composto, anche per intero, da soggetti diversi dai soci cooperatori.