La informazione che deve essere contenuta nel progetto inerente al calendario proposto a titolo indicativo per l’operazione (artt. 8 primo comma lettera n - 19 comma 1 lettera o - 43 del D.Lgs. 19 del 2023), non solo non comporta la impossibilità di allungare i tempi dell’operazione senza dovere riscrivere il progetto per quanto riguarda la durata massima del procedimento (iniziando da capo il procedimento) ma nemmeno impone, nel caso di modifica del calendario, di modificare altresì il progetto in occasione della decisione dei soci o dell’organo amministrativo che lo approva.