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Trasformazione (fusione e scissione) di s.p.a. che ha emesso obbligazioni in s.r.l. (20/2011)

Una s.p.a. che ha emesso obbligazioni può trasformarsi in (partecipare ad una fusione la cui risultante sia una/scindersi dando luogo ad una) società a responsabilità limitata anche senza estinguere o novare il prestito obbligazionario, purché lo statuto della società trasformata preveda la possibilità di emettere titoli di debito e, alternativamente:

  1. le obbligazioni siano state emesse ai sensi dell’articolo 2412, comma secondo, c.c., (in misura eccedente i limiti di cui al primo comma del medesimo articolo ma siano desti-nate alla sottoscrizione da parte di investitori professionali soggetti a vigilanza pruden-ziale a norma delle leggi speciali) ed i soci-obbligazionisti, ove presenti, abbiano presta-to il loro consenso;
  2. un soggetto avente le caratteristiche dell’investitore professionale presti una garanzia fideiussoria in ordine alla solvenza della società trasformata avente le caratteristiche di cui all’articolo 2483 c.c..

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