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Pubblicità’ di unioni civili e convivenza di fatto

Il comma secondo della legge n. 76 del 20 magio 2016 (c.d. “Cirinnà”) stabilisce che l’unione
civile si costituisce mediante dichiarazione resa di fronte all’ufficiale di stato civile che, ai sensi
del comma terzo, provvede alla registrazione del relativo atto nell’archivio dello stato civile del
luogo di celebrazione (ai sensi dell’art. 12 comma secondo DPR n. 396/2000 come modificato
dal D.Lgs. n. 5/2017) o, se costituita all’estero, del luogo di residenza o del luogo ove le parti
dichiarino di volerla stabilire, come indicato dall’art. 17 del D.Lgs. n. 5/2017.

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