La deliberazione di proroga del termine finale di un aumento del capitale sociale ancora pendente (in quanto non ancora scaduto e non ancora integralmente sottoscritto) può essere assunta con le maggioranze richieste per la deliberazione originaria, ma deve tenere conto delle caratteristiche dell’operazione.
In particolare, la deliberazione di proroga del termine:
(1) Lo statuto di una società per azioni può prevedere che gli strumenti finanziari partecipativi, emessi ai sensi dell’art. 2346, comma 6, c.c., e destinati a rafforzare il patrimonio sociale in quanto privi di diritto al rimborso del relativo apporto o valore, conservino i diritti patrimoniali e/o amministrativi agli stessi attribuiti anche qualora la riserva del patrimonio netto a suo tempo costituita a seguito della sottoscrizione di tali strumenti finanziari risulti erosa dalle perdite.
(2) Lo statuto di una società per azioni può prevedere che la riserva del patrimonio netto costituita a seguito della sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, emessi ai sensi dell’art. 2346, comma 6, c.c., venga intaccata dalle perdite soltanto dopo l’erosione di tutte le altre riserve.
(3) Lo statuto di una società per azioni può prevedere che gli strumenti finanziari partecipativi, emessi ai sensi dell’art. 2346, comma 6, c.c., e destinati a rafforzare il patrimonio sociale in quanto privi di diritto al rimborso del relativo apporto o valore, siano annullati soltanto a seguito dell’annullamento per perdite delle azioni e in misura proporzionale – c.d. pari passu – rispetto a queste ultime.
(4) Lo statuto di una società per azioni può prevedere che, in caso di erosione per perdite della riserva costituita a seguito della sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, emessi ai sensi dell’art. 2346, comma 6, c.c., l’esercizio dei diritti incorporati negli strumenti finanziari partecipativi sia sospeso sino a quando la riserva non venga ricostituita, stabilendo altresì che i futuri utili siano destinati prioritariamente alla ricostituzione di detta riserva.
(5) Lo statuto di una società per azioni può prevedere che gli strumenti finanziari partecipativi, emessi ai sensi dell’art. 2346, comma 6, c.c., e destinati a rafforzare il patrimonio sociale in quanto privi di diritto al rimborso del relativo apporto o valore, siano destinati ad essere annullati, con conseguente estinzione dei diritti in essi incorporati, qualora la riserva costituita con gli apporti eseguiti a seguito della loro sottoscrizione sia stata erosa in conseguenza di perdite. In questo caso l’annullamento sarà integrale nel caso in cui le perdite abbiamo completamente eroso la riserva, altrimenti sarà proporzionale alla misura dell’erosione.
(6) Lo statuto di una società il cui capitale sia rappresentato da azioni senza indicazione del valore nominale può prevedere che gli strumenti finanziari partecipativi, emessi ai sensi dell’art. 2346, comma 6, c.c., e destinati a rafforzare il patrimonio sociale in quanto privi di diritto al rimborso del relativo apporto o valore, incorporino il diritto di conversione in azioni postergate nella partecipazione alle perdite, sospensivamente condizionato alla erosione per perdite della riserva a suo tempo costituita a seguito della sottoscrizione di tali strumenti finanziari. Lo statuto potrebbe altresì contemplare una conversione automatica degli strumenti finanziari in azioni senza valore nominale, nei termini sopra indicati, quale conseguenza della erosione della riserva costituita a seguito della sottoscrizione degli strumenti finanziari partecipativi.
E’ sempre possibile liberare l’aumento di capitale sottoscritto mediante compensazione con un credito del socio da finanziamento, anche nel caso in cui il termine per il rimborso non sia ancora scaduto.
Non osta a tale operazione neppure il fatto che ricorrano le condizioni per la postergazione dei crediti dei soci stabilite dall’articolo 2467 codice civile, posto che la conversione del credito da finanziamento in capitale di rischio concorre alla protezione degli interessi dei creditori terzi tutelati da tale disposizione.
L’assemblea non deve obbligatoriamente deliberare sulla compensabilità del debito da sottoscrizione, se non per escluderla richiedendo la liberazione dell’aumento mediante versamento in denaro.
La delega per l'aumento del capitale sociale, sia nella s.p.a. (art. 2443 c.c.) sia nella s.r.l. (art. 2481 c.c.), salvo che non contenga particolari limiti fissati dai soci (in sede di atto costitu-tivo o di deliberazione di modifica dello statuto) al momento del suo conferimento, permette all'organo amministrativo di:
Nello statuto di una società di capitali, è da ritenere ammissibile la clausola che consenta la riduzione del capitale sociale mediante l’assegnazione di beni in natura.
Tale clausola, manente societate, può essere inserita nello statuto a maggioranza.
In presenza della suddetta clausola, la delibera di riduzione potrà essere assunta dai soci a maggioranza purché non violi il principio della parità di trattamento tra soci.
Agli effetti dell’applicazione del primo comma dell’art.2413 c.c. è “volontaria” la riduzione del capitale sociale destinata ad attuarsi in via reale mediante rimborso del capitale sociale o mediante liberazione dei soci dall’obbligo dei versamenti ancora dovuti.
Ogni fattispecie di riduzione solo “nominale” del capitale sociale è soggetta alla disciplina del secondo comma dell’art.2413 c.c., poiché il rapporto fra poste del patrimonio netto indicate nell’art.2412 c.c. e ammontare delle obbligazioni in circolazione è calcolato prendendo in considerazione il valore delle prime al netto delle perdite.
E’ pertanto legittima, in pendenza di un prestito obbligazionario, la riduzione del capitale sociale per perdite deliberata in assenza dei presupposti che la rendono “obbligatoria” ex art.2446 c.c..
E’ legittima altresì, in quanto meramente nominale, la riduzione del capitale sociale effetto di operazioni di fusione (ma non di scissione).
Qualora, a seguito di recesso, il rimborso del socio receduto debba essere eseguito, ai sensi degli artt. 2437 quater, sesto comma, c.c. e 2473, quarto comma, c.c., mediante riduzione del capitale sociale, la misura della riduzione imposta dal legislatore in tale occasione e' pari al valore nominale della partecipazione del socio receduto che viene annullata e non all'importo che deve essere liquidato al receduto.
Qualora, a seguito di tale riduzione, il capitale sociale si riduca al di sotto del minimo legale, la societa’ puo’ procedere a tale riduzione purche’ contestualmente deliberi la trasformazione in un diverso tipo sociale compatibile con la ridotta misura del capitale ovvero proceda alla ricostituzione del capitale alla misura minima richiesta.